Art. 11 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione :
- l'Assemblea;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- i Probiviri
Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.
Decadono dalle cariche elettive di cui alle lettere b) e c) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
Art. 12 - Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Soci.
Hanno diritto di parteciparvi i Soci cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.
Ogni Socio dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno precedente la data dell'Assemblea nel quale le quote dovute dai Soci siano state completamente accertate e richieste secondo la seguente tabella.
Il conteggio viene effettuato utilizzando la quota associativa minima delle aziende industriali, stabilita annualmente dal Consiglio generale, indicata con X.
fino a X: 1 voto;
- da X a 5X: (oltre al voto che compete per la parte della quota sino a X) 1 voto per ogni X o frazione superiore a X/2;
- da 5X a 30X: (oltre ai 5 voti che competono per la parte della quota sino a 5X) 1 voto per ogni 5X o frazione superiore a 2,5x;
- da 30X a 80X: (oltre ai 10 voti che competono per la parte della quota sino a 30X) 1 voto per ogni 10X o frazione superiore a 5X;
- oltre a 80X: (oltre ai 15 voti che competono per la parte della quota sino a 80X) 1 voto per ogni 20X o frazione superiore a 10X.
Ai soci iscritti in corso d’anno è attribuito un solo voto.
I Soci potranno farsi rappresentare alle Assemblee mediante delega da apporsi in fondo alla lettera di convocazione o in altra forma scritta, da altro Socio con diritto di voto; questi, però, non potrà avere più di una delega.
Art. 13 - Costituzione e Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza o ne facciano richiesta tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali che rappresentino almeno un quinto dei voti.
E’ richiesta la seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche statutarie, sulla compravendita di beni immobili, sulla responsabilità di altri organi sociali e sulla trasformazione, scioglimento e liquidazione di Confindustria Piacenza.
I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea. I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri e il Direttore Generale.
Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo lettera semplice, PEC, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
Tale avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Il Presidente può integrare l’ordine del giorno fino a 48 ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione.
L'Assemblea richiesta dai Soci a norma dell'articolo precedente dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.
Ove non sia provveduto dagli Organi di Confindustria Piacenza, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, che designa la persona che dovrà presiederla.
Art. 15 - Costituzione e funzionamento dell'Assemblea
Costituzione e funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi dell'art. 12.
Trascorsa un'ora da quella fissata nell’avviso, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si intenderanno costituite in seconda convocazione e saranno valide qualunque sia la percentuale dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, purchè rappresentino almeno il 15% dei voti totali.
Sulle modificazioni dello Statuto, sulla compravendita di beni immobili , sulla responsabilità di altri organi sociali le delibere saranno assunte dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Lo scioglimento, la trasformazione e la liquidazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ dei voti esercitabili.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore di Confindustria Piacenza o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
Art. 16 - Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
- eleggere ogni quadriennio pari il Presidente e i Vice Presidenti; approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- eleggere ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- eleggere ogni quadriennio dispari i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri;
- determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- ratificare l’ammontare della misura dei contributi stabiliti di anno in anno dal Consiglio Generale;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto, dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, o dal Presidente.
L’Assemblea straordinaria discute e delibera:
- sulle modifiche statutarie
- sulla compra vendita di beni immobili;
- sulla responsabilità degli altri Organi sociali;
- sulla trasformazione, scioglimento, liquidazione di Confindustria Piacenza.
Art. 17 - Consiglio Generale
Fanno parte di diritto del Consiglio Generale:
il Presidente, i Vice Presidenti, l’ultimo Past President, i tre Past President precedenti all’ultimo, purché espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici; i Presidenti delle sezioni merceologiche; il Presidente della controllata Assoservizi, il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori .
Fanno inoltre parte del Consiglio Generale i seguenti componenti elettivi:
- n. 11 rappresentanti generali eletti dall’Assemblea ordinaria ogni quadriennio dispari;
- n. 20 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle componenti merceologiche interne, sulla base del peso contributivo delle singole sezioni. Per assicurare la presenza adeguata di tutte le sezioni merceologiche, ciascuna di esse non potrà avere più di 5 rappresentanti. Gli eventuali rappresentanti non assegnati verranno indicati dal Consiglio di Presidenza.
- n.3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e 2 dai Giovani Imprenditori.
- n.2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.
Sono invitati permanenti di diritto i Revisori contabili, i Probiviri e tutti i Past President, senza diritto di voto.
I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria del quadriennio dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo.
Qualora venga meno un componente del Consiglio Generale eletto dall’Assemblea, il Consiglio stesso provvede, nella prima seduta, alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti.
Il Consiglio Generale si riunisce con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti; è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente che ne fa le veci.
Ciascun Membro ha diritto ad un voto.
Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti senza tener conto degli astenuti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I Membri del Consiglio Generale che si astengono dall'intervenire senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Il Presidente iscrive la loro sostituzione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
Costituisce causa di ineleggibilità, in occasione del successivo rinnovo dell'Organo, la mancata partecipazione senza giustificazione a più del 50% delle riunioni tenute nel corso dei periodo di carica.
Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Generale
Spetta al Consiglio Generale lo svolgimento di ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini sociali e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio:
- nominare la Commissione di designazione;
- proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- proporre al Consiglio di Presidenza i componenti dei gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti che sono nel numero di due componenti per ogni gruppo tecnico di supporto all’attività di ciascun Vice Presidente;
- nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza e per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- approntare ed approvare entro il 30 ottobre di ogni anno il Bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea, e determinare la misura della quota associativa dovuta dai Soci per l'anno successivo;
- approntare ed approvare entro il 15 aprile di ogni anno il Bilancio consuntivo da sottoporre a delibera dell'Assemblea;
- deliberare la costituzione di Delegazioni o Uffici staccati di Confindustria Piacenza;
- deliberare la partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
- adottare le sanzioni;
- riesaminare le domande di adesione;
- formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria, le modifiche del presente statuto;
- su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- su proposta del Consiglio di Presidenza determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
- esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.
Art. 19 - Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è composto
- dal Presidente
- dai Vice Presidenti elettivi in numero variabile da tre a cinque con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni pari;
- dai Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori
- l’ultimo Past President come invitato
Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all’art. 3, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della mission e del ruolo dell’Associazione.
Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio di Presidenza, con diritto di voto, il Presidente della controllata Assoservizi ed i membri dei gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti.
Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
E' convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente che ne fa le veci.
Per la validità delle sedute del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun Membro ha diritto ad un voto e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti tenendo conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art.20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza
Spetta al Consiglio di Presidenza:
- stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
- dirigere l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- deliberare sulle domande di adesione;
- nominare i componenti dei gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti nel numero di due componenti per ogni gruppo tecnico di supporto all’attività di ciascun Vice Presidente;
- nominare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
- sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- nominare e revocare il Direttore dell’Associazione, assumere e licenziare il personale;
- determinare e fissare la retribuzione del Direttore e del personale;
- nominare e revocare i rappresentanti legali delle società controllate e collegate;
- sercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
Art. 21 - Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente è eletto dall'Assemblea, per una sola volta ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio Generale. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane.
Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi e ordinari di territorio, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.
Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confindustria Piacenza di fronte ai terzi ed in giudizio. E' di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
Il Presidente attua i provvedimenti decisi dal Consiglio di Presidenza per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; può, ove ne ravvisasse la necessità e nei casi di urgenza, assumere da solo le decisioni di pertinenza del Consiglio predetto, riferendo appena possibile al Consiglio medesimo.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica, la prima Assemblea ordinaria dei Soci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente, il cui mandato scadrà alla data prevista per la scadenza del mandato del Presidente dimissionario o impedito.
Art.22 - Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Confindustria Piacenza, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.
Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un quadriennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un quadriennio.
Nel caso che cessino dalla carica durante il mandato, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.