Regolamento di attuazione

Approvato dal Consiglio del 25 febbraio 2019.


CAPO I
DOMANDA DI ADESIONE: COMUNICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI

  1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
  2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all’interessato.
  3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell’impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
  4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall’ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
  5. Contro la delibera di ammissione, i Soci Effettivi hanno possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° capoverso. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.


CAPO II - SANZIONI

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dall’adesione da Confindustria Piacenza, sono passibili di sanzioni quali:
  1. censura del Presidente;
  2. sospensione dell’impresa associata in caso di morosità contributiva ed eventuale espulsione secondo la procedura prevista dal regolamento in vigore;
  3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante nel caso che la carica sia riferita al Presidente, al Presidente del Gruppo Giovani e al Presidente della Piccola Industria.
Le sanzioni sono applicate previa contestazione scritta dell’addebito contenente l’invito all’Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono sempre impugnabili avanti i Probiviri con ricorso privo di effetti sospensivi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

CAPO I - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

In merito alle convocazioni delle riunioni è previsto:
  1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata a mezzo di lettera semplice, PEC, fax o posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l’Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
  2. Preavviso
    1. Assemblea: da convocare con un anticipo di almeno 10 giorni di calendario, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
    2. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: almeno 8 giorni di calendario, ridotti a 3 in caso di urgenza.
  3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
    1. Assemblea: su richiesta del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale o tanti soci cui spetta l’esercizio dei diritti sociali che rappresentino almeno un quinto dei voti.
    2. Consiglio Generale, su richiesta di almeno un quarto dei componenti
    3. Consiglio di Presidenza: su richiesta di almeno un terzo dei componenti
  4. Autoconvocazione: con le medesime percentuali di cui al precedente capoverso in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.
  5. Nei casi di convocazione straordinaria (ad eccezione dei casi di modifiche statutarie, di vendita di beni immobili, sulla responsabilità degli altri Organi sociali e sulla trasformazione, scioglimento, liquidazione di Confindustria Piacenza come disciplinato all’art.13 comma 3 dello Statuto) la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun richiedente
  6. Integrazione dell’ordine del giorno:
    1. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
    2. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
      • dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
      • da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

CAPO II
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

  1. Quorum costitutivi:
    1. Assemblea: almeno il 50% + uno dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un’ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione delle fattispecie individuate nell’art. 15 dello Statuto
    2. Consiglio Generale: 50% + uno dei componenti.
    3. Consiglio di Presidenza: 50% + uno dei componenti.
    4. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
    5. solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audio-conferenza
  2. Presidenza: Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.
  3. Segreteria:
    1. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore;
    2. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
  4. Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale.
  5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
  6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l’insediamento dell’organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
  7. Ammesso svolgimento simultaneo dell’Assemblea in più sedi attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell’Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
  8. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
  9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.


CAPO III
DELIBERAZIONI E VERBALI

  1. Quorum deliberativi generali Assemblea: deliberazioni prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, purchè rappresentino almeno il 15% dei voti totali.
    Sulle modificazioni dello Statuto, sulla compravendita di beni immobili , sulla responsabilità di altri organi sociali le delibere saranno assunte dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.
    Lo scioglimento, la trasformazione e la liquidazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ dei voti esercitabili
    Consiglio Generale: maggioranza assoluta dei presenti senza tener conto degli astenuti
    Consiglio di Presidenza: maggioranza assoluta dei presenti tenendo conto degli astenuti
  2. Modalità di votazione
    1. a.scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 25% dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
    2. Il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente è tenuto a concedere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale
    3. scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti
    4. partecipazione in video e audio-conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
    5. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
    6. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza;
    7. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell’approvazione
    8. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

  1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
  2. Rotazione – durata massima dei mandati
    1. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni
    2. Vice Presidenti, componenti organi direttivi ed i probiviri: due mandati quadriennali consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
    3. Revisori dei Conti mandato quadriennale , rinnovabile
  3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.
  4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di cooptazione mediante votazione.


CAPO II
REQUISITI DI ACCESSO

  1. In caso di concorso alla Presidenza dell’Associazione, della Piccola Industria e del Gruppo Giovani non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
  2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
  3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
  4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.


CAPO III
DECADENZA

  1. Limitatamente alle figure di cui al precedente comma 1 del CAPO II ( requisiti di accesso) la mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza; competente in materia di decadenza è il Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.
  2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare; non ammessa la giustificazione dell’assenza dopo l’inizio della riunione.
  3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico.
  4. In situazioni di criticità, l’autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell’impianto etico-valoriale del Sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
  5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

CAPO I
FORMAZIONE DELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

  1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
  2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
  3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta o dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
  4. per gli organi collegiali, inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
  5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi, ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
  6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II
PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE

  1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 3 date d’incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali.
  2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da’ lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
  3. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
  4. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
  5. In caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
  6. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale.
  7. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
    1. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
    2. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
    3. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
    4. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità. In caso di parità con quorum raggiunto alla terza votazione viene scelto il candidato rappresentante dell’azienda con maggiore anzianità di iscrizione
  8. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione.
  9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
  10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
  11. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
  12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea, la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III
PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI

  1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del Consiglio Generale.
  2. Il Consiglio Generale delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
  3. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

CAPO I
SEZIONI DI CATEGORIA

Confindustria Piacenza è articolata in Sezioni di Categoria come disciplinato dall’art.28 dello Statuto. I Soci sono raggruppati nelle seguenti Sezioni Merceologiche, secondo l'attività industriale da ciascuno svolta:

Costruttori edili | Credito e Assicurazioni | Industria dell`Abbigliamento | Industria dell`Ambiente | Industria dell`Energia | Industria dell`Escavazione | Industria dell`Intrattenimento | Industria della Chimica e della Plastica | Industria della Logistica | Industria Immobiliare | Industria Legno e Sughero | Industria Mangimi per Zootecnia | Industrie Alimentari | Industrie Grafiche Cartotecniche e Cartarie | Industrie Lattiero Casearie | Industrie Metalmeccaniche | Materiali per l`Edilizia | Sezione Unificata Autotrasportatori | Terziario Avanzato | Trasporti e Servizi Logistici | Varie | Welfare

Il Consiglio generale che convoca l’assemblea negli anni dispari, determina il peso contributivo di ciascuna sezione al fine di determinare il numero dei consiglieri aggiuntivi attribuibili a ciascuna sezione per l’elezione dei 20 rappresentantii generali a norma dell’articolo 17

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